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AI CRIMES: repressione delle attività illecite connesse all'uso dell'intelligenza artificiale - il DDL del Governo

  • Immagine del redattore: Avv. Andrea Guidi
    Avv. Andrea Guidi
  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 24 ore fa



Bisogna dire che l'argomento "intelligenza artificiale" ci ha annoiato come tutti gli argomenti troppo alla moda.


Tuttavia, le novità legislative contenute nel disegno di legge governativo A.C. 2316 "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" pensato sulla scia del fluviale Regolamento (UE) 2024/1689, meglio conosciuto come "AI Act", giustificano queste note.


Le norme proposte riguardano vari dominii: sanità, difesa e sicurezza, lavoro, ma anche l'ambito giudiziario ed il diritto penale sostanziale (vedi analisi del Servizio Studi Camera e Senato).


Per quanto riguarda l'attività dei giudici, il DDL, al suo art.15, stabilisce che, nel caso di utilizzo della AI, sono sempre riservate al magistrato - ovviamente - le decisioni riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l’adozione dei provvedimenti.


Sembrerebbe, dunque, che l'uso dell'intelligenza artificiale, benché non vietato, sia consentito al giudice a soli scopi informativi o di studio, e che la macchina, al momento, non possa mettere piede in camera di consiglio.


Del resto, il principio del libero convincimento è in contrasto con gli automatismi, sia pure sofisticati, di una macchina logica che decide sulla base di considerazione essenzialmente statistiche (in un sistema di prove legali, forse, la AI potrebbe trovare più spazio, magari attribuendo un valore logico-numerico alle singole acquisizioni probatorie. Una prospettiva terrificante).


Come conseguenza, saranno, opportunamente, bandite tutte le fantasiose ipotesi di giustizia automatizzata, sia pure solamente predittiva, utilizzata cioè allo scopo di valutare le possibilità di recidiva.


L'utilizzazione della AI sarà invece consentita, in ambiente giudiziario, in relazione all’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, alla semplificazione del lavoro giudiziario e alle attività amministrative.


La parte più interessante del disegno di legge, però, riguarda la creazione di nuove ipotesi di reato e di circostanze aggravanti.


Se noi comuni cittadini - e professionisti - non abbiamo ancora ben capito quale uso pratico fare degli strumenti di AI, i malavitosi lo hanno capito benissimo: gli strumenti a disposizione, anche gratuiti, consentono sofisticati furti di identità, anche ai danni di persone note, mediante la creazione di deepfake incredibilmente realistici (si tratta di video o audio falsi che imitano l’aspetto e la voce di una persona reale); gli strumenti in questione consentono anche la falsificazione di documenti di identità e di carte contabili (https://www.wired.it/article/chatgpt-passaporti-falsi/), la forzatura di password e quindi l'accesso clandestino a sistemi informatici (https://www.wired.it/article/password-crack-intelligenza-artificiale/).


Inoltre gli strumenti ai AI possono essere utilizzati per la scrittura di codici malevoli (https://www.focus.it/tecnologia/innovazione/chatgpt-puo-creare-virus-che-sfuggono-ai-normali-controlli) e, soprattutto, per consentire, ad entità statali, di lanciare iniziative di guerra ibrida, di disinformazione e di influenza occulta su processi elettorali altrui (https://www.centromachiavelli.com/wp-content/uploads/2024/01/Dossier-44-Il-ruolo-dellIA-nelle-guerre-ibride.pdf).


Nel tentativo di arginare, sul piano sanzionatorio, questo tipo di minacce, il DDL di iniziativa governativa segue due vie distinte:


1) conferimento di delega al Governo (v. art. 24) al fine di:


a) creare strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;


b) introdurre autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull’omessa adozione o sull’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato;


c) precisare i criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell’agente.


2) creazione immediata di nuove ipotesi di reato e circostanze aggravanti legate all'uso di strumenti AI (v. art. 26):


a) introduzione, all’articolo 61 cp, dopo il numero 11-novies, del n. 11-decies, della circostanza aggravante comune consistente nell’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato;


b) introduzione di un comma 2 all'art. 294 cp (attentati contro i diritti politici del cittadino): "La pena è della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale";


c) introduzione del nuovo art. art. 612-quater: (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) – "Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate";


d) introduzione di un ultimo periodo all'art. 2637 cc (aggiottaggio): "La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale";


e) introduzione all'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) di una lettera a-ter: [è punito con la multa da L. 500 a L. 20.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma] "riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale";


f) introduzione di un secondo periodo al primo comma dell'art. 185 D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF - manipolazione del mercato): la pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.


Siamo comunque ai prodromi della interazione tra diritto e Intelligenza Artificiale, una realtà pervasiva dalle conseguenze imprevedibili che andrà normata con saggezza e non andrà soffocata nelle spire della iper-regolamentazione.

















 
 
 

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